Art. 5.
(Commissione permanente delle medicine complementari).

      1. È istituita, presso il Ministero della salute, la Commissione permanente delle medicine complementari, di seguito denominata «Commissione permanente», la cui composizione è definita con decreto del Ministro della salute.
      2. Alla Commissione permanente partecipano rappresentanti dei Ministeri della salute, della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca, degli Ordini professionali dei medici chirurghi e degli

 

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odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti, delle associazioni dei consumatori e degli utenti, delle università, del tribunale dei diritti del malato, delle regioni e dei servizi pubblici di medicina complementare, nonché almeno due rappresentanti per ciascuna delle medicine di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a) e c), e quattro rappresentanti per la medicina omeopatica, in rappresentanza delle correnti unicista, pluralista, antroposofica e omotossicologica, nominati dalle associazioni e dalle società scientifiche del settore accreditate ai sensi dell'articolo 3.
      3. I compiti della Commissione permanente sono definiti con decreto del Ministro della salute, e comprendono le seguenti funzioni:

          a) esprimere parere obbligatorio sulle diverse tematiche concernenti le medicine complementari;

          b) promuovere e coordinare la ricerca sanitaria di cui all'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, relativa alle medicine complementari;

          c) promuovere e vigilare sulla corretta divulgazione delle medicine complementari;

          d) elaborare linee guida per l'integrazione delle medicine complementari all'interno delle strutture sanitarie pubbliche e private;

          e) adottare i programmi per la valorizzazione e la sorveglianza delle professioni esercitate dagli operatori di cui alla presente legge;

          f) designare i rappresentanti degli operatori delle medicine complementari nel Consiglio superiore di sanità ai fini di quanto previsto dall'articolo 4;

          g) esprimere parere obbligatorio al Ministro della salute per il riconoscimento dei titoli di studio equipollenti conseguiti nei Paesi membri dell'Unione europea e in Paesi terzi, sentito il parere della Commissione per la formazione di cui all'articolo 6.

 

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      4. La Commissione permanente dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere confermati una sola volta. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario del Ministero della salute. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa all'atto del suo insediamento.