1. È istituita, presso il Ministero della salute, la Commissione permanente delle medicine complementari, di seguito denominata «Commissione permanente», la cui composizione è definita con decreto del Ministro della salute.
2. Alla Commissione permanente partecipano rappresentanti dei Ministeri della salute, della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca, degli Ordini professionali dei medici chirurghi e degli
a) esprimere parere obbligatorio sulle diverse tematiche concernenti le medicine complementari;
b) promuovere e coordinare la ricerca sanitaria di cui all'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, relativa alle medicine complementari;
c) promuovere e vigilare sulla corretta divulgazione delle medicine complementari;
d) elaborare linee guida per l'integrazione delle medicine complementari all'interno delle strutture sanitarie pubbliche e private;
e) adottare i programmi per la valorizzazione e la sorveglianza delle professioni esercitate dagli operatori di cui alla presente legge;
f) designare i rappresentanti degli operatori delle medicine complementari nel Consiglio superiore di sanità ai fini di quanto previsto dall'articolo 4;
g) esprimere parere obbligatorio al Ministro della salute per il riconoscimento dei titoli di studio equipollenti conseguiti nei Paesi membri dell'Unione europea e in Paesi terzi, sentito il parere della Commissione per la formazione di cui all'articolo 6.
4. La Commissione permanente dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere confermati una sola volta. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario del Ministero della salute. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa all'atto del suo insediamento.